MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2004)

 

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (23).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a € 350,00 mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.

2. L'indennità è aggiornata, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT.

Roma, 10 marzo 2004

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pagg. 3044, 3210, 3211; I.L.P. 2003, pagg. 2148, 2264.

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