MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 marzo 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2004)
Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (23).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a € 350,00 mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.
2. L'indennità è aggiornata, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT.
Roma, 10 marzo 2004
---------
(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pagg. 3044, 3210, 3211; I.L.P. 2003, pagg. 2148, 2264.