MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 11 maggio 2018.

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018)

 

Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (), alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai Centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all' art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a € 350 su base mensile.

2. Resta ferma l' aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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() Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

Art. 2.

Modalità operative

1. L'agevolazione di cui all'art. 1 è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste dal presente decreto, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all' art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.

3. Le agevolazioni contributive di cui al presente decreto sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

4. Il rimborso all'INPS degli oneri derivanti dall'esonero contributivo di cui all'art. 1 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2018

Registrato alla Corte dei conti il 5-6-2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg.ne prev. n. 1970

 

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