MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 marzo 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)

 

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI MODENA

...omissis...

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento: dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 di una percentuale pari al 2% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2004.

Modena, 11 marzo 2005

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ALLEGATO

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate.

Tariffa in economia

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore tariffa oraria 17,09

Per i lavori inferiori alle 8 ore ... (da convenirsi)

Carbone

Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa

7,96
Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico 10,41
Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere
5,49
Mattonelle unione 6,24

Legnami

Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta 7,89
Scarico legnami in genere 6,24
Assi e pali con accatastamento .... cadauno 1,91
Assi e pali con accatastamento con gru cadauno 2,27

Concimi, sabbia e affini

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi

7,60
Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggio
4,62
Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie 9,50
Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc. 8,28
Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini
7,17
Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi
6,32

Cereali

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi



6,32
Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole
6,84

Salumi e carni

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa
12,35
Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate
10,38
Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2
17,38
Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne
congelata da convenirsi

Pellami in ossa

Scarico o carico 7,17

Frutta e mosti

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi obottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane

6,97
Vini e liquori in cartone 11,26
Vini e mosti in fusti da convenirsi

Materiale da costruzione

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in Istre lavorate, mattonelle in genere con montacarico


6,64
Mattonelle in genere a mano 7,89
Terra refrettaria alla rinfusa con gru 6,32
Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica 7,50
Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza
con mezzo meccanico da convenirsi

Scarico o carico collettame presso corrieri e spedizionieri

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo
10,28

Traslochi civili ed industriali

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio ... tariffa oraria
17,79
Traslochi e facchinaggio generico ... tariffa oraria 17,06
Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria 0,26

N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice.

Lavorazione in frigo della frutta

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni
6,97
Stivaggio su automezzi a mano 7,89
Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti
a mano da convenirsi

Merce varia

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi

8,28
Saponi, detersivi, lisive in fusti 9,50
Materiale esplosivo e stufe da convenirsi

Lavori di facchinaggio in tintoria

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi
7,89
Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa
9,50
Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a kg 10
16,44

Sali di monopolio

Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale in sacchi da kg 50 o in sacchi di peso superiore
8,11
Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali in pacchi da 10 a 20 kg
8,60
Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, il
disistivaggio, si rimanda alle specifiche
intese

da convenirsi

Tabacchi di monopolio (prezzi a tonnellate)

Int. tabacco tostato e spedizione 35,99
Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione residuo tipo A
19,66
Int. scatole smontate di cartone 28,54
Int. greggi in ballette 26,55
Int. residui di tabacco e spedizione tipo H 32,39
Int. articoli e materiali vari e spedizione cartoni 24,44
Int. omogeneizzato 24,79
Spedizione tabacco lav. in sc. perf. 25,39
Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata 43,65

I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di carico scarico da vagone a camion, trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi o viceversa.

Sistemazione su pedana di articoli vari e scatole smontate
10,39
Carico, scarico tabacco lav. perfetti 22,56
Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di tabacco greggio
19,06
Stiv. tabacco 23,52
Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione 29,67
Carico, scarico su camion tabacchi greggi 20,94
Scarico tabacchi con carrello 20,25
Disistivaggio recipienti e articoli diversi 8,97

Operazioni di paratura, presso mercati bestiame

Tariffe da concordare.

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 kg, e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano, ecc.).

CLASSI CONTRIBUTIVE

PER LA PROVINCIA DI MODENA

Per facchinaggio e trasporto, valevoli per l'anno 2005

Anzianità Classe
di contribuzione
Imponibile
mensile in euro
sino a 8 anni 64° 1.088
da 8 a 16 anni 65° 1.106
da 16 a 24 anni 66° 1.144
da 24 a 32 anni 67° 1.182
oltre 32 anni 68° 1.223

NORME E CRITERI GENERALI

Le cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, ecc.

L'utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilità ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, ecc.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno 7 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

La attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata dell'esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le organizzazioni interessate.

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ACCORDO SINDACALE

PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO

DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE

DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI

NELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro rappresentato dal Direttore dott. Eufranio Massi, si sono riunite:

- le associazioni cooperative:

- Lega cooperative Modena, rappresentata dal sig. Giorgio Prampolini;

- Confcooperative - unione provinciale di Modena, rappresentata dal sig. Alessandro Monzani;

- AGCI Modena rappresentata dal sig. Mauro Veronesi;

le organizzazioni sindacali di categoria:

- FILT-CGIL rappresentata dal sig. Remo Dai Prà;

- FIT-CISL rappresentata dal sig. Tiziano Chierici;

- UILTRASPORTI-UIL rappresentata dal sig. Giancarlo Cioni.

Premesso che le parti si sono riunite per:

assumere orientamenti interpretativi e/o applicativi rispetto all'evoluzione normativa in materia di facchinaggio, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

agevolare la capacità di tutti i soggetti che operano nel settore della movimentazione delle merci e dei servizi collegati, qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità nel comparto;

promuovere la correttezza dei rapporti economici e normativi tra i soci delle cooperative di facchinaggio e la concorrenza leale tra organismi cooperativi;

superare una situazione di crescente degrado causata da operatori che, operando ai limiti delle disposizioni poste dalla legge n. 1369/1960 e dal decreto legislativo n. 157/1955, lucrano in modo anche illegittimo sul lavoro e sui diritti dei soci lavoratori;

definire un quadro di riferimento certo per la determinazione delle tariffe di facchinaggio la cui competenza, in virtù dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994 è stata attribuita al Direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro e che devono ritenersi una condizione per la stipula dei contratti di appalto, sia pubblici che privati;

definire un corrispettivo minimo alle prestazioni del lavoratore, in rapporto alla professionalità e alle condizioni caratteristiche del lavoro, al di sotto del quale verrebbero meno sia i diritti minimi del lavoro (anche se organizzati tra soci di cooperativa), che il rispetto delle normative vigenti.

Considerato:

che in data 9 ottobre 1996 è stato firmato un accordo che istituisce e disciplina gli Osservatori regionali e quelli provinciali e che le parti riguardanti "Osservatori provinciali" e "Compiti degli osservatori provinciali" si considerano qui integralmente trascritti e recepiti;

che in data 20 febbraio 1997, è stato costituito l'Osservatorio provinciale;

Le parti si impegnano:

a rendere più incisiva l'attività dell'Osservatorio per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del settore;

a sostenere le iniziative volte a disciplinare l'attività di facchinaggio (disegno di legge all'esame della Camera dei deputati) e a omogeneizzare/razionalizzare l'utilizzo della disciplina previdenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

a operare perchè la presente normativa venga recepita come base di riferimento per gli appalti pubblici;

a intervenire affinchè gli appalti di servizi anche nel settore privato siano affidati a imprese nelle quali vengono rispettate le condizioni minime del presente accordo;

a coordinarsi con gli enti preposti per uniformare, in provincia di Modena, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio di attività per i facchini;

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti, fatte comunque salve le peculiari e tipiche caratteristiche del rapporto societario tra socio e cooperativa sia nei suoi aspetti civilistico/giuridici che economici con lo scopo di adeguare alla realtà provinciale l'Accordo regionale del 9 ottobre 1996 prima richiamato, concordano il seguente articolato.

MINIMI RETRIBUTIVI
VALEVOLI PER I PRESTATORI D' OPERA

NON DIPENDENTI DEGLI ORGANISMI

(COOPERATIVE, GRUPPI, CAROVANE, ECC.)

Per quanto riguarda i minimi retributivi di quanto previsto dall'accordo regionale, le parti, con lo scopo di esercitare un ruolo attivo per la regolamentazione dei rapporti tra impresa cooperativa e socio-lavoratore, concordano e convengono sui punti retributivi e normativi che seguono, considerando questi valori minimi al di sotto dei quali non possono ritenersi equamente e regolarmente osservati sia i diritti del lavoratore che gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di lavoro.

A) Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma dal lunedì al sabato. In caso di lavori articolati su 7 giorni dovrà comunque essere garantito un giorno di riposo.

Si rimanda all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo e l'articolazione.

Sono previste le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

lavoro straordinario (oltre le 40 ore settimanali non recuperate con riposi compensativi): 15%;

lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): 25%;

lavoro festivo (effettuato nei giorni festivi di cui al comma C) e nelle domeniche): 40% (recuperato con riposi compensativi): 15%.

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro e la maggiore assorbe la minore.

Le ore di lavoro straordinario possono, se previste dal regolamento interno essere recuperate senza alcuna maggiorazione con riposi compensativi.

B) Profili professionali

Le parti individuano i seguenti profili professionali e le quote orarie retributive a fianco indicate, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali:

facchino generico: vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni per le quali non sono necessarie particolari conoscenze professionali;

Livello iniziale: Lit. 10.600;

1° livello: Lit. 11.000.

Si precisa che la permanenza al livello iniziale è stabilita in un massimo di 18 mesi.

facchino qualificato: vi rientrano quei lavoratori che hanno conoscenza dei processi di lavoro prestabiliti e pratica professionale.

2° livello: Lit. 13.000.

facchino specializzato e/o operatore macchine semoventi: vi rientrano i lavoratori in possesso di specifica conoscenza con capacità di svolgere la mansione con autonomia operativa.

3° livello: Lit. 13.500.

facchino coordinatore di diverso livello: vi rientrano qui lavoratori che hanno la responsabilità gestionale di lavori complessi e il coordinamento di altri lavoratori.

4° livello: Lit. 14.000.

Le descrizioni di cui sopra hanno carattere esemplificativo.

Anche al fine di garantire il massimo di occupazione, i lavoratori potranno essere adibiti a mansioni previste per il livello inferiore a quello attribuito. I regolamenti individueranno, per profili professionali diversi, le mansioni e le relative retribuzioni.

C) Terzo elemento

Viene individuato un terzo elemento da calcolarsi sulla retribuzione oraria, così articolato:

ferie;

festività;

ex festività;

tredicesima;

trattamento di fine rapporto.

I regolamenti aziendali potranno prevedere:

il pagamento del corrispettivo dei singoli istituti al momento del godimento o della maturazione e la conseguente non corresponsione del terzo elemento;

il pagamento delle sole ore lavorate con una tariffa maggiorata della percentuale del terzo elemento; un sistema misto che comprenda anche solo alcune delle voci del terzo elemento.

a) Ferie

Il periodo di ferie è fissato in 26 giorni calcolati dal lunedì al sabato (6 giorni settimanali). Terzo elemento: 8,33%.

Le ferie sono concordate tra il socio e la direzione della cooperativa tenendo conto delle esigenze organizzative dei singoli servizi offerti dalla cooperativa e dalle esigenze del socio.

b) Festività

Si considerano festivi i seguenti 11 giorni:

Capodanno (1/1), Epifania (6/1), Anniversario della Liberazione (25/4), Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro (1/5), Assunzione (15/8), Ognissanti (1/11), Immacolata Concezione (8/12), Santo Natale (25/12), Santo Stefano (26/12), Santo Patrono (salva diversa disposizione del regolamento il riferimento è al patrono del luogo ove la cooperative ha la sede legale). Terzo elemento: 4,29%.

c) Ex festività

Per il 2 giugno e il 4 novembre sarà corrisposto 1/26 della retribuzione. Per le ex festività di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo spettano 4 giorni di permesso retribuito. Terzo elemento: 2,34%.

d) Tredicesima

Al socio lavoratore sarà corrisposto, di norma entro il 20 del mese di dicembre di ogni anno, un importo pari ad una mensilità equivalente a 173 ore lavorative, calcolata sulla retribuzione oraria in vigore nel mese di dicembre. Terzo elemento: 8,33%.

e) Trattamento di fine rapporto

Al socio lavoratore va corrisposto un trattamento di fine rapporto con le modalità previste dalla legge n. 297/1982 da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria corrisposta. Terzo elemento: 7,40%.

Gli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d) matureranno in base alle ore ordinarie di lavoro effettuate nell'anno.

D) Mutualità integrativa

Le parti convengono di operare affinchè inizino in tempi rapidi le procedure per l'adesione al fondo di previdenza complementare "cooperlavoro". Successivamente le parti valuteranno la possibilità di attivare strumenti comuni nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa.

E) Coefficienti di calcolo

La quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto.

La quota giornaliera di retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto.

F) Modalità e tempi di applicazione

L'applicazione del presente accordo avverrà attraverso il recepimento dello stesso da parte dei regolamenti aziendali da realizzarsi entro il 30 aprile 1999. Il presente accordo si intende applicato quando la retribuzione di fatto spettante non sia inferiore a quella totale, definita al punto successivo anche se la ripartizione tra gli istituti risulta diversa da quella concordata. Si ritengono comunque conformi alla presente i regolamenti aziendali che fanno riferimento a contratti collettivi di lavoro.

Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile con l'attuale sistema di calcolo della contribuzione e a condizione che gli strumenti di controllo e di moralizzazione del mercato trovino attuazione. Su questi aspetti pertanto si procederà a una verifica entro 6 mesi dalla firma.

G) Incidenza istituti contrattuali

Istituti
contrattuali
Liv.
iniziale
1° Liv. 2° Liv. 3° Liv.
Retr. oraria 10.600 11.000 13.000 13.500
Ferie 8,33% 883 916 1.083 1.125
Festività 4,29% 455 472 558 579
Ex festività 2,34% 248 257 304 316
Tredicesima 8,33% 883 916 1.083 1.125
TFR 7,40% 784 814 962 999
Totale 13.853 14.375 16.990 17.644

H) Elementi costitutivi del costo del lavoro per la determinazione delle tariffe minime provinciali

Le parti convengono che lo schema tariffario da determinarsi a cura del Direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio Politiche del lavoro tenga conto, in ogni caso, oltre al costo orario del lavoro, anche degli altri costi complessivi d'impresa (oneri previdenziali assicurativi, ammortamenti, spese generali, ecc.).

Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro rappresentato dal Direttore dott. Eufranio Massi, si sono riunite:

le associazioni cooperative:

- Lega cooperative Modena rappresentata dal sig. Giorgio Prampolini;

- Confcooperative - unione provinciale di Modena rappresentata dal sig. Alessandro Manzani;

- ACGI Modena rappresentata dal sig. Mauro Veronesi;

le organizzazioni sindacali confederali:

- CGIL rappresentata dal sig. Giancarlo Spaggiari;

- CISL rappresentata dal sig. Giovanni Falcone;

- UIL rappresentata dal sig. Sergio Rusticali,

- recepiscono positivamente l'accordo sindacale per il trattamento economico e normativo dei lavoratori soci di cooperative di facchinaggio e movimentazione merci nella provincia di Modena, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti che adotta l'Accordo regionale del 9 ottobre 1996 adeguandolo alla realtà provinciale;

- ritengono di grande rilievo l'istituzione dell'Osservatorio regionale e quello provinciale e si impegnano ad integrare l'Osservatorio provinciale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL;

- valutano positivamente la presenza nei settori del facchinaggio e della movimentazione delle merci di aziende cooperative se ispirate ai princìpi della mutualità e in grado di garantire la correttezza dei rapporti economici normativi, la leale concorrenza e la valorizzazione del lavoro e della professionalità presenti nel comparto.

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