MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 12 febbraio 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021)

 

Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

ed

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Beneficiari

 

1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (RDC), è concesso - ai sensi dell'art. 8, c. 4, D.L. 28/1/2019, n. 4 - ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di RDC in corso di erogazione;

b) abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del RDC, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

c) non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;

d) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RDC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto.

2. L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, è decurtato dell'importo eventualmente già erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del RDC, a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, 3° periodo, del citato decreto-legge.

3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Art. 2.

 

Modalità di presentazione della domanda

di accesso al beneficio addizionale

1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui all'art. 1, l'avvio delle attività è comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello COM Esteso entro 30 giorni dall'inizio della stessa attività.

2. Per le attività di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali si è già fruito del RDC e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei 30 giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta.

3. Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del RDC è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello COM Esteso, allegato al presente decreto.

Art. 3.

 

Importo del beneficio addizionale

1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del beneficio addizionale è pari a 6 mensilità del RDC, nei limiti di € 780 mensili. L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.

Art. 4.

 

Riconoscimento

ed erogazione del beneficio addizionale

 

1. Il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle Amministrazioni collegate. Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello COM Esteso per l'accesso al beneficio addizionale.

2. Il beneficio addizionale è erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il 2° mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

3. L'erogazione del beneficio addizionale oggetto del presente decreto avviene nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

 

Art. 5.

 

Revoca del beneficio addizionale

1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi:

a) qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di 12 mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i 12 mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;

b) qualora il RDC, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal RDC di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, o sia destinatario di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria emanato ai sensi del successivo art. 7-ter.

Art. 6.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione.

 

Roma, 12 febbraio 2021

Registrato alla Corte dei conti il 2-4-2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, reg. n. 931.

 

Allegato ...omissis...

 

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