MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 12 ottobre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015)

 

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (7), gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il Protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2055; I.L.P. 2015, pag. 967.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Istituzioni formative:

1) le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;

2) le Istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005;

3) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;

4) le Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

6) le Università e gli Enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

7) le altre Istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

b) datore di lavoro: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;

c) Protocollo: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'Istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;

d) formazione interna e formazione esterna: periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 13 del 2013 (8), che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'Istituzione formativa.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 756.

Art. 3.

Requisiti del datore di lavoro

1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Art. 4.

Durata dei contratti di apprendistato

1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non può essere inferiore a 6 mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:

a) 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

2. La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

4. La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a 3 anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad 1 anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 5.

Standard formativi, piano formativo individuale

e formazione interna ed esterna

1. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:

a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;

b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell'ambito degli Ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;

c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;

d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;

e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli Ordinamenti nazionali e universitari vigenti;

f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;

g) per i percorsi dell'alta formazione regionale, gli standard definiti nell'ambito degli Ordinamenti regionali vigenti.

3. Il piano formativo individuale, redatto dall'Istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonchè le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

4. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

6. La formazione esterna non può superare i seguenti limiti:

a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il 3° e 4° anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal 1° anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il 1° e 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario;

b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il 2° anno e al 65% per il 3°, 4° e 5° anno;

c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2, lettera c), la formazione esterna non può essere superiore:

1) al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le Strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;

2) al 70% dell'orario previsto dal 1° periodo didattico e al 65% dell'orario del 2° e 3° periodo didattico nei percorsi di secondo livello;

d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;

e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;

f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;

g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

7. Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:

a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);

b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere b), c) e nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;

c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d);

d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).

9. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

10. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

Art. 6.

Diritti e doveri degli apprendisti

1. L'Istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio status di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

Art. 7.

Tutor aziendale e tutor formativo

1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'Istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

2. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

3. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'Istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

4. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Valutazione e certificazione delle competenze

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Ordinamenti, l'Istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

2. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di 3 mesi.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i 3/4 sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi Ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la 3ª prova scritta è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 20 novembre 2000, n. 429. Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.

6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

7. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 9.

Monitoraggio

1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel presente decreto.

2. L'Istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi Ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2015

Registrato alla Corte dei conti il 24-11-2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg.ne prev. n. 4481

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