MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 13 marzo 2002, n. 89.

(Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002)

 

Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Fondo per interventi in favore dei minori vittime di abusi
o di sfruttamento sessuale

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 17, comma 2, della L. n. 269/1998 (51), sono assegnate annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con il provvedimento di riparto di cui all'art. 20, c. 7, della L. n. 328/2000 (52), sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate per due terzi al finanziamento di progetti riconducibili a specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del Codice penale.

3. Per l'anno 2001 dette risorse, già integrate dalle somme di cui al decreto di impegno in data 20 dicembre 2000, sono incrementate di 20 miliardi, ai sensi dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (53).

4. La parte residua del fondo è destinata a programmi di recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 3 e 600-quater del Codice penale.

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(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2980.

(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 4.

(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243.

Art. 2.

Programmi di intervento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche alla luce di quanto previsto nel progetto-obiettivo materno-infantile adottato con decreto del Ministro della Sanità 24 aprile 2000, in tema di maltrattamenti, di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, sulla base delle risorse assegnate, predispongono programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti specifici concernenti:

a) azioni di prevenzione;

b) azioni di presa in carico;

c) azioni formative e informative, anche rivolte alle vittime e agli autori di reato.

2. I programmi indicano in linea generale:

a) le azioni prioritarie da promuovere da parte delle amministrazioni competenti e i risultati attesi;

b) i soggetti responsabili dell'iniziativa e dell'attuazione degli interventi;

c) le modalità della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore della tutela dei minori dagli abusi, con particolare riguardo alla collaborazione tra comuni, aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile;

d) i criteri di ripartizione del fondo sul territorio interessato e per ogni azione prioritaria;

e) le modalità per l'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca.

3. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (54) e sue successive modifiche, l'attività di monitoraggio dei programmi di intervento è svolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le amministrazioni statali interessate e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nello svolgimento dell'attività di monitoraggio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 451 del 1997 (55).

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(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3206.

(55) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 940.

Art. 3.

Progetti

1. I progetti sono realizzati in ambiti territoriali che consentano l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio.

2. Le attività contenute nei progetti prevedono il coordinamento e l'intervento professionale di psicologi, l'impegno di educatori, la presenza di operatori assistenziali, di personale medico e infermieristico in relazione alle esigenze delle persone assistite.

3. Nei progetti che prevedono l'attivazione di centri di accoglienza a ciclo residenziale o diurno sono comunque assicurati gli standard di prestazioni previsti dalla legislazione nazionale e regionale per le residenze destinate ai minori.

4. Gli interventi sono gestiti da organismi pubblici e privati che dispongano di una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela dei minori vittime di abusi. Sono da considerarsi privilegiati gli interventi attivati in collaborazione fra gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni e le organizzazioni di utilità sociale con esperienza nel settore dell'aiuto e della tutela dei minori vittime di abusi.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli organismi privati devono dimostrare di aver svolto, per almeno due anni, attività nel settore dell'assistenza ai minori, comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le aziende unità sanitarie locali e attestazione, da parte dei medesimi enti, circa la puntuale esecuzione delle convenzioni medesime. Per le attività non operanti in convenzione l'esperienza è dimostrata mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 4.

Verifica degli interventi

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, nonchè sulla spesa sostenuta.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 marzo 2002

Registrato alla Corte dei conti il 22-4-2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 274

 

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