MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 novembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002)
Determinazione delle modalità di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
1. L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 (2), e successive modificazioni, pari a 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, è utilizzato, a decorrere dall'1 gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (3)", che l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA hanno convenuto di istituire presso l'INPS, con Accordo stipulato in data 12 dicembre 2001 e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002.
2. L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, da parte del Fondo di solidarietà di cui al comma 1, avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni.
Roma, 13 novembre 2002
---------
(2) Ved. Boll. Lav. 1971, pag. 1629.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1528; I.L.P. 1999, pag. 1016.