MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 ottobre 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2011)
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Bologna.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Determinazione delle tariffe e campo di applicazione
Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Bologna sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 del presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.
Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia di Bologna.
Art. 2.
Tariffa minima per lavori di facchinaggio
Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile è stabilita nella misura di:
- prestazione comune: € 17,81 (così composto: 15,72 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 Enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora;
- prestazione qualificata: € 18,59 (così composto: 16,49 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 Enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora.
Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità nella misura della tariffa oraria per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.
La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.
Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato dal committente.
Art. 3.
Maggiorazioni e riduzioni
In caso di lavoro straordinario diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.
Il lavoro prestato nella giornata di sabato (diurno) avrà una maggiorazione del 50%. Il lavoro notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) la maggiorazione sarà del 25%.
Lo straordinario feriale notturno sarà maggiorato del 50%.
In caso di lavoro diurno festivo (intendendosi per festivi i giorni riconosciuti dalla legge e dal CCNL merci logistica nell'orario dalle ore 6,00 alle ore 22,00) la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 50%.
Lo straordinario festivo diurno sarà maggiorato del 65%.
Lo straordinario festivo notturno sarà maggiorato del 75%.
In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verrà aumentata del 50%.
E' facoltà dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) o che presenti, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumità fisica e la salute degli stessi lavoratori.
In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (carrelli elevatori, pale meccaniche ed altri mezzi speciali) e in caso di lavoro in ambienti frigoriferi, la maggiorazione della tariffa deve essere concordata di volta in volta fra le Parti.
Art. 4.
Entrata in vigore e pubblicazione
Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 17 ottobre 2011.
Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Bologna, 13 ottobre 2011