MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 settembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004)
Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'obbligo formativo per l'anno 2004.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Per il corrente anno 2004 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 (15), come recepite dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003 (16), € 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (17). Tali risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257 (18), art. 9. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.
| Regioni | 15-16-17enni | Ripartizione delle risorse in euro |
| Piemonte | 17.027 | 13.339.509 |
| Valle d'Aosta | 397 | 311.023 |
| Liguria | 3.103 | 2.430.992 |
| Lombardia | 46.034 | 36.064.542 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 5.581 | 4.372.338 |
| Provincia autonoma di Trento | 3.639 | 2.850.912 |
| Veneto | 21.646 | 16.958.185 |
| Friuli Venezia Giulia | 3.186 | 2.496.017 |
| Emilia Romagna | 8.769 | 6.869.921 |
| Toscana | 8.740 | 6.847.202 |
| Umbria | 1.460 | 1.143.812 |
| Marche | 2.571 | 2.014.206 |
| Lazio | 9.334 | 7.312.561 |
| Abruzzo | 3.546 | 2.778.052 |
| Molise | 764 | 598.543 |
| Campania | 43.507 | 34.084.807 |
| Puglia | 27.674 | 21.680.716 |
| Basilicata | 1.502 | 1.176.716 |
| Calabria | 10.687 | 8.372.544 |
| Sicilia | 34.466 | 27.001.791 |
| Sardegna | 7.653 | 5.995.611 |
| Totale | 204.700.000 |
Fonte: Elaborazione ISFOL sui dati ISTAT e Miur al 2002.
2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - II nota di variazione.
---------
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852; I.L.P. 1999, pag. 1380.
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1209.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2838; I.L.P. 2000, pag. 2174.
Art. 2.
1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.
4. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le Amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.
Roma, 13 settembre 2004