MINISTERO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 14 dicembre 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010)

 

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI LODI

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010, sono le seguenti.

Art. 1.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico)

per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi

dei facchini o dei loro organismi associativi

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

A) Cereali e derivati - concimi e mangimi

- cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: € 0,7 il quintale;

- concimi e mangimi in sacchi: € 0,7 il quintale;

- farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo stivaggio: € 0,99 il quintale.

B) Ferri e metalli

- macchine: € 1,08 il quintale;

- rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: € 0,82 il quintale.

C) Frutta e verdura

- in stazione:

- frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,7 il quintale;

- frutta e verdura, alla rinfusa: € 1 il quintale;

- in città:

- frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,72 il quintale;

- frutta e verdura, alla rinfusa: € 1,08 il quintale.

D) Generi alimentari

- burro e olio: € 0,91 il quintale;

- zucchero: € 0,72 il quintale;

- formaggi in genere: € 0,81 il quintale;

- cagliata: € 1,18 il quintale.

E) Legnami da opera e da costruzione

- tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintali: € 0,91 il quintale;

- travi e tronchi oltre i 2 quintali: € 1,18 il quintale;

- carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: € 3,03 il quintale;

- nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: € 0,91 il quintale.

F) Materiale da costruzione

- laterizi e piastrelle in genere: € 0,99 il quintale;

- marmi in blocco e piastre lavorate: € 1,08 il quintale;

- materiale per rivestimento: € 1 il quintale.

G) Saponi - grassi - detersivi

- grasso e sapone: € 1 il quintale;

- detersivi: € 1,08 il quintale.

H) Generi vari di monopolio

- tabacchi in cartoni, sale in cartoni: € 1,27 il quintale;

- sale in sacchi: € 0,91 il quintale.

I) Operazioni varie

- movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: € 0,47 il quintale.

L) Bovini - equini - puledri - suini

- operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

- al capo: € 5,13;

- carico: € 2,98;

- scarico: € 2,15;

- operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

- al capo: € 3,13;

- carico: € 1,57;

- scarico: € 1,56;

- per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:

- carico bovini ed equini: € 0,6;

- scarico bovini ed equini: € 0,43;

- carico vitelli, puledri e suini: € 0,31;

- scarico vitelli, puledri e suini: € 0,31.

Art. 2.

Facchinaggio paga oraria

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 1 del presente tariffario: € 18,89;

A1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: insacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura: € 18,89;

B) Movimentazione e operazioni di trasloco.

Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a: € 21,76.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

- operazioni di cui alla lettera A): € 16,99;

- operazioni di cui alla lettera A1): € 16,99;

- operazioni di cui alla lettera B): € 19,6.

Art. 3.

Maggiorazione tariffe

a) Lavoro notturno: 25%;

b) lavoro festivo: 50%;

c) lavoro straordinario feriale diurno: 30%;

d) lavoro straordinario feriale notturno: 50%;

e) lavoro straordinario festivo diurno: 65%;

f) lavoro straordinario festivo notturno: 75%.

Art. 4.

Lavori in particolare condizioni disagiate

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lodi, 14 dicembre 2009

 

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