MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 14 maggio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015)

 

Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2015, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle regioni, per le finalità di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le finalità di cui all'art. 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2015 è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2015 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.

Art. 2

Finalità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

a) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'asistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonchè da parte delle Autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Art. 3

Disabilità gravissime

1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica.

2. Le regioni comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il numero di persone assistite in condizione di disabilità gravissima per tipologia di disabilità.

Art. 4

Integrazione socio-sanitaria

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le regioni si impegnano a:

a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d), da parte di Aziende sanitarie e comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.

d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei Distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura).

Art. 5

Erogazione e monitoraggio

1. Le regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3, comma 1. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro 30 giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonchè la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del fondo stesso, nonchè le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel 2° anno precedente il presente decreto.

3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le regioni e le province autonome concorrono nei limiti delle loro competenze a dare compiuta definizione al Sistema informativo nazionale per la non autosufficienza (SINA), di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, secondo le modalità ivi previste e anche nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 6

Progetti sperimentali in materia di vita indipendente

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono finanziate, per € 10.000.000, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società". Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 14 maggio 2015

Registrato alla Corte dei conti il 3-7-2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, n. 3033

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TABELLA 1

RIPARTO GENERALE

DELLE RISORSE FINANZIARIE

DEL FNA PER L'ANNO 2015

Totale delle risorse finanziarie da ripartire € 400.000.000
Fondi destinati alle regioni € 390.000.000
Fondi destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente
€ 10.000.000

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TABELLA 2

RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI

ANNO 2015

Regione % Totale risorse
Abruzzo 2,46% 6.594.000
Basilicata 1,12% 4.368.000
Calabria 3,55% 13.845.000
Campania 8,48% 33.111.000
Emilia Romagna 7,94% 30.966.000
Friuli Venezia Giulia 2,30% 8.970.000
Lazio 9,03% 35.217.000
Liguria 3,42% 13.338.000
Lombardia 15,55% 60.645.000
Marche 2,91% 11.349.000
Molise 0,69% 2.691.000
Piemonte 8,02% 31.278.000
Puglia 6,54% 25.506.000
Sardegna 2,76% 10.764.000
Sicilia 8,36% 32.604.000
Toscana 7,09% 27.651.000
Umbria 1,74% 6.786.000
Valle D'Aosta 0,25% 975.000
Veneto 7,78% 30.342.000
Totale 100% 390.00.000

 

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