MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 15 aprile 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016)

 

Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

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Decreta:

Art. 1.

Concessione dell'integrazione salariale ordinaria

1. A decorrere dall'1 gennaio 2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.

2. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

3. La non imputabilitĂ  all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietĂ  e nella non riconducibilitĂ  ad imperizia o negligenza delle Parti.

4. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.

Art. 2.

Esame delle domande

1. Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla soliditĂ  finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicitĂ  delle crisi e la CIGO giĂ  concessa.

2. Nell'esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.

Art. 3.

Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato

1. Integra la fattispecie "mancanza di lavoro o di commesse" la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.

3. Integra la fattispecie "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

4. Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l'attivitĂ  produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.

Art. 4.

Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa,

perizia di variante e suppletiva al progetto

1. Integrano le fattispecie fine cantiere o fine lavoro e fine fase lavorativa, rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell'attivitĂ  lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a 3 mesi, e la sospensione dell'attivitĂ  dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.

2. Integra la fattispecie perizia di variante e suppletiva al progetto la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilitĂ  ed eccezionalitĂ  non imputabile alle Parti o al committente e non derivante da necessitĂ  di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del Direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa.

Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, la relazione tecnica documenta l'imprevedibilitĂ  della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica AutoritĂ  circa l'imprevedibilitĂ  della stessa.

Art. 5.

Mancanza di materie prime o componenti

1. Integra la fattispecie mancanza di materie prime o componenti la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all'impresa.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta le modalità di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie prime o dei componenti, nonchè le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all'attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.

Art. 6.

Eventi meteo

1. Integra la fattispecie eventi meteo la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa dovuta ad eventi meteorologici.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta l'evento meteorologico e illustra l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonchè le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica sono allegati i bollettini meteo rilasciati da Organi accreditati.

Art. 7.

Sciopero di un reparto o di altra impresa

1. Integra la fattispecie sciopero di un reparto o di altra impresa la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la CIGO.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima.

3. La domanda può essere accolta se dalla documentazione prodotta emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l'attività di quest'ultima.

Art. 8.

Incendi, alluvioni, sisma, crolli,

mancanza di energia elettrica.

ImpraticabilitĂ  dei locali,

anche per ordine di pubblica AutoritĂ 

Sospensione o riduzione dell'attivitĂ  per ordine

di pubblica AutoritĂ  per cause

non imputabili all'impresa o ai lavoratori

1. Integra la fattispecie incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilitĂ  dell'impresa.

2. Integrano le fattispecie impraticabilitĂ  dei locali anche per ordine di pubblica AutoritĂ  e sospensione o riduzione dell'attivitĂ  per ordine di pubblica AutoritĂ  per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori, rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilitĂ  dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica AutoritĂ  determinati da circostanze non imputabili all'impresa.

3. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la non imputabilitĂ  della sospensione o riduzione dell'attivitĂ  all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali e le attestazioni delle autoritĂ  competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica AutoritĂ , quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilitĂ  dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attivitĂ  lavorativa.

Art. 9.

Guasti ai macchinari. Manutenzione straordinaria

1. Integrano le fattispecie guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria, rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile e la sospensione o riduzione dell'attivitĂ  lavorativa dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalitĂ  e urgenza che non rientra nella normale manutenzione.

2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l'imprevedibilità del guasto e ad essa è allegata, per la fattispecie guasti ai macchinari, l'attestazione dell'impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto e, per la fattispecie manutenzione straordinaria, l'attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

Art. 10.

Cumulo tra CIGO e contratto di solidarietĂ 

1. La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purchè si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a 3 mesi, fatta salva l'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

2. Nell'unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (4), le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2655; I.L.P. 2015, pag. 1263.

Art. 11.

Motivazione del provvedimento

e supplemento di istruttoria

1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilitĂ  della ripresa della normale attivitĂ  lavorativa.

2. In caso di supplemento di istruttoria, l'INPS può richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2016

Registrato alla Corte dei conti il 10-5-2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg.ne prev. n. 1822

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