MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 15 dicembre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005)

 

Modifica del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, concernente l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31826 del 18 dicembre 2002 (13) concernente i criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività, il comma 2 è così modificato: "Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d).".

---------

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 724; I.L.P. 2003, pag. 513.

Art. 2.

All'art. 1, del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, è aggiunto il seguente comma 3: "Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d). Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e) non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione".

Art. 3.

Il punto c) dell'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, è così modificato: "abbiano subìto significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonchè nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale".

Art. 4.

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle istanze di trattamento straordinario di interazione salariale prodotte successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

3. Le domande aziendali presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, oggetto di provvedimenti ministeriali di reiezione, possono essere riesaminate ad istanza di parte, alla luce delle disposizioni emanate con il presente provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 21-1-2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 28

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda