MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 15 ottobre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2004)

 

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1 gennaio 2004, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (21), modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (22), dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (23), dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (24), dall'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243 (25) e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (26), la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dall'1 gennaio 2004, in € 18.655,01.

A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dall'1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato Testo unico, è fissata dall'1 gennaio 2004 in € 12.360,60, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

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(21) Ved. Boll. Lav. 1976, pag. 4.

(22) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1210; I.L.P. 1982, pag. 841.

(23) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pagg. 408, 444.

(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 559; I.L.P. 1992, pag. 307.

(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2681; I.L.P. 1993, pag. 1612.

(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dall'1 gennaio 2004, è fissato in € 406,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251 ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dall'1 gennaio 2004, è fissato in € 1.630,73.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 16-11-2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 234

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