MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 ottobre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2004)
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1 gennaio 2004, per il settore industria.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (27), modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (28), dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (29), dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (30) e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (31), la retribuzione media giornaliera è fissata in € 58,86 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dall'1 gennaio 2004, nella misura di € 12.360,60 e di € 22.955,40.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 33.055,78 per i comandanti e per i capi macchinisti, in € 28.005,59 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in € 25.480,49 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal comma 1 del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2002 e precedenti ...1,0209;
anno 2003 ...1,0000.
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(27) Ved. Boll. Lav. 1976, pag. 4.
(28) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1210; I.L.P. 1982, pag.841.
(29) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pagg. 408, 444.
(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 559; I.L.P. 1992, pag. 307.
(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.
Art. 2.
A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dall'1 gennaio 2004, è fissato in € 406,99.
Art. 3.
A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dall'1 gennaio 2004, è fissato in € 1.630,73.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 16-11-2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233