MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003)
Modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
1. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, è concessa, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, se l'assicurato può far valere i requisiti di effettiva contribuzione nel Fondo previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 584.
2. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento del Fondo applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione precedente la data della domanda.
3. L'esercizio della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al Fondo è ammessa fino al conseguimento dei requisiti contributivi di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, unitamente a quelli, anagrafici e contributivi, previsti nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. In materia di prosecuzione volontaria, per quanto non disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (41).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2003
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(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2389; I.L.P. 1997, pag. 1529.