MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 16 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003)

 

Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (58) (Legge finanziaria 2003), per la realizzazione, da parte dei datori di lavoro, di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (59) (Legge finanziaria 2002).

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(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(59) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.

Art. 2.

Princìpi

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, devono rispettare i seguenti princìpi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50% annuo;

b) i finanziamenti devono essere rimborsati al 50%, mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) i finanziamenti devono essere equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

Requisiti soggettivi e oggettivi

1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, sia da singoli datori di lavoro che da più datori di lavoro congiuntamente. In questo ultimo caso è necessario, indicare il soggetto capofila.

2. In ogni caso, ciascun soggetto non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002.

3. L'ambito operativo dei progetti di cui all'art. 91 della legge n. 289 del 2002 attiene alla progettazione e realizzazione di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, con esclusione delle spese di gestione.

Art. 4.

Criteri per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono concessi sulla base dei seguenti criteri:

a) congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera;

b) tempi di realizzazione (progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attività);

c) congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro.

2. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti già finanziati con altre risorse pubbliche.

3. Al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio nazionale nella concessione dei finanziamenti, si tiene conto della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammis-sibili, anche in relazione alle condizioni economico-produttive della area territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-2 anni), al numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso delle donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).

4. Fatti salvi i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il cui rispetto è necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 5 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione tecnica di valutazione

1. L'esame delle domande presentate ai fini dell'ammissione al finanziamento è effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto ed è affidato ad un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, composta dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori e da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due designati dal Ministro per le Pari Opportunità.

2. La commissione tecnica di valutazione è presieduta dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.

Art. 6.

Elenco dei progetti ammessi al finanziamento

1. L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dalla Commissione di cui all'art. 5 del presente decreto, viene approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 7.

Adempimenti successivi

1. I datori di lavoro cui è comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato trasmettono, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, una dichiarazione di accettazione, corredata dai seguenti documenti:

a) estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato;

b) dichiarazione del legale rappresentante recante l'indicazione della data di avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche;

c) impegno a rispettare la normativa edilizia vigente.

Art. 8.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I progetti possono essere ammessi a finanziamento fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo del progetto. Gli eventuali compensi per consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

2. Per ogni progetto ammesso al finanziamento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concorda con il beneficiario il piano di ammortamento, sulla base dei principi di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. Il finanziamento non può superare, in ogni caso, i seguenti importi:

a) per la realizzazione di nidi aziendali: € 125.000,00;

b) per la realizzazione di micro-nidi aziendali: € 75.000,00.

4. Il finanziamento è così erogato:

a) una prima quota, pari al 20% del contributo assegnato, è versata all'atto dell'accettazione da parte del datore di lavoro, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 7 del presente decreto;

b) una ulteriore quota, pari al 50%, è versata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività diretta all'attivazione del progetto;

c) il saldo, pari al restante 30%, è versato al termine della realizzazione del progetto, previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della concreta attuazione del progetto, della conformità dell'opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo nido e micro-nidi.

5. Il beneficiario, o nel caso di più proponenti il capofila, presenta, inoltre, una dettagliata relazione finale, attestante l'opera realizzata in coerenza con il progetto presentato, nonchè il concreto avvio delle attività relative all'asilo nido o al micro-nido.

6. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo assegnato, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dispone la restituzione delle somme già versate, con i relativi interessi legali, le quali vengono assegnate al primo soggetto il cui progetto segue, in elenco, nell'ambito territoriale di riferimento, quelli già ammessi al finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 12-6-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 108

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