MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 ottobre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2003)
Proroga e concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori dei consorzi agrari (Decreto n. 32944).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (29), è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la proroga del trattamento di mobilità in favore di settanta ex dipendenti dei consorzi agrari, già beneficiari della proroga di cui all'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (30), con i criteri e le modalità del decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002 (31).
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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2320; I.L.P. 2002, pag. 1755.
Art. 2.
La misura del trattamento di cui all'articolo 1 è ridotta del 20%.
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30 giugno 2003, in favore di centosettantatre ex dipendenti dei consorzi agrari, in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 e successivamente collocati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, numero 410 (32).
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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3447.
Art. 4.
La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 3, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilità, secondo la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (33).
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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 5.
La proroga e la concessione del trattamento di mobilità, rispettivamente disposte con gli articoli 1 e 3, sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 5.040.560, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (34).
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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.
Art. 6.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 6-11-2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 88