MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 17 aprile 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015)

 

Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione, di seguito denominato fondo, è gestito dal Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5 dell'Accordo del 9 dicembre 2014.

2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati dal presente decreto.

Art. 2.

Requisiti di professionalità

1. I componenti del Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5 dell'Accordo del 9 dicembre 2014 devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti bilaterali di settore.

2. I componenti del Comitato di gestione e controllo devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad Organi collegiali presso enti e Organismi associativi, di rappresentanza di categoria.

3. Ai componenti del Comitato di gestione e controllo non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'Accordo del 9 dicembre 2014, non possono essere nominati o eletti componenti degli Organi del fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli Uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (7) salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile;

d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza;

e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo.

2. La decadenza dall'ufficio è dichiarata dall'Organo individuato dallo Statuto entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti del Comitato di gestione e di controllo le seguenti situazioni:

a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);

b. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. La sospensione è dichiarata con le modalità di cui al comma 2.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 176.

Art. 4.

Criteri e requisiti per la contabilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo del 9 dicembre 2014, il fondo deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità.

2. Il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

3. Gli interventi a carico del fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.

4. Il fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

5. L'Organo del fondo individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.

6. Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto.

7. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalità senza vincolo, atti di liberalità con vincolo, atti di liberalità ad esecuzione pluriennale.

8. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi princìpi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.

9. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovrà essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.

10. Il bilancio si dovrà ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato.

11. Il fondo deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.

12. La relazione dell'Organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del fondo.

13. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformità ai criteri e requisiti definiti dalle Parti sociali stipulanti gli Accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014, del 9 dicembre 2014 e l'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 e del 7 aprile 2014, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo, nonchè le ulteriori informazioni che gli Organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.

Art. 5.

Controllo sulla gestione e monitoraggio

sull'andamento delle prestazioni

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del fondo; in caso di irregolarità o di inadempimenti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può disporne la sospensione dell'operatività.

2. Il fondo è tenuto a trasmettere, con cadenza semestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attività, anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative.

4. Il sistema deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.

5. Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.

6. L'attività di monitoraggio prevede presso il fondo l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie di informazioni:

a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attività del fondo attraverso la rilevazione delle variabilirelative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;

b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il fondo;

c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2015

Registrato alla Corte dei conti il 28-5-2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg.ne prev. n. 2319

 

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