MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 dicembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010)
Modalità attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 - Sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello - Anno 2009.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, 2° periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (1), sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.
---------
(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 436, 708; I.L.P. 2008, pagg. 200, 201.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Per l'anno 2009, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dall'1 gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate - indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), e successive modifiche ed integrazioni - può essere rideterminata, per il 2009, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni:
1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei parametri di cui alla lettera b).
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (3).
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (4).
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le Pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN).
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (5), e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
---------
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 2954; 1990, pag. 466; I.L.P. 1989, pag. 1777.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pagg. 3044, 3210, 3211; I.L.P. 2003, pagg. 2148, 2264.
Art. 3.
Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.
Art. 4.
Modalità di ammissione
1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS - ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse - provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 5.
Norme finali
1. Con successivo decreto interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.
2. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2009
Registrato alla Corte dei conti il 17-2-2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 178