MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 17 dicembre 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2010)

 

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c), del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e del relativo stanziamento di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2008 (12), i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e s.m.i., sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione per i lavoratori stranieri;

b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione nelle piccole imprese artigiane;

c) aspetti giuridici concernenti la tutela della personalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza;

d) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese agricole piccole e medie;

e) analisi comparata delle misure e dei protocolli di sorveglianza sanitaria e contrasto alla assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei settori caratterizzati da mansioni a rischio, ai fini di una loro possibile applicazione in Italia.

f) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del presente decreto.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 886; I.L.P. 2009, pag. 647.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto è destinata la somma di € 1.470.662.

Art. 3.

1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;

2. possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia;

3. non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;

4. è vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o ricerca cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 4.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - Via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente decreto (All. A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it, nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della società, ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della società, ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista, la quale non potrà essere superiore a 24 mesi;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo E-MAIL di un referente amministrativo;

f) indicazione della tematica oggetto dello studio o ricerca proposta;

g) costo totale preventivato e contributo richiesto.

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o società richiedente.

5. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) una copia cartacea del progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) un dettagliato preventivo di spesa,

c) 4 CD-ROM contenenti ciascuno:

1) il progetto di studio o ricerca;

2) il preventivo di spesa;

3) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;

4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti;

5) l'indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro incaricato;

6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della società o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

7) l'indicazione delle precedenti esperienze della società o ente proponente nel settore oggetto dello studio o della ricerca;

6. Il preventivo dovrà contenere, pena l'irricevibilità della richiesta, l'indicazione del nominativo e del compenso spettante a ciascun soggetto fisico o giuridico coinvolto nella realizzazione dello studio o ricerca, l'indicazione e il costo unitario dell'acquisizione di eventuali beni inventariabili e di ogni ulteriore spesa non ricompresa nelle precedenti. Inoltre il preventivo dovrà essere redatto in 2 sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:

SEZIONE 1: dovranno essere indicati i costi a carico del contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta) con le seguenti limitazioni:

a) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - esclusivamente mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta - delle attrezzature scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta.

b) è possibile imputare i costi di gestione e funzionamento della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5%.

SEZIONE 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo complessivo dello studio o ricerca proposta.

7. Le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 5.

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà all'esame preliminare dei progetti di studio o ricerca proposti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalità di presentazione di cui al precedente art. 4.

2. La valutazione dei progetti di studio o ricerca sarà effettuata da un apposito Comitato il quale valuterà preventivamente, ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio o interventi presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonchè la congruità dei tempi di realizzazione.

3. Il Comitato valuterà i progetti di studio o ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio o ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro sulla tematica oggetto dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello studio o ricerca proposta; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10.

Art. 6.

1. La votazione complessiva sarà determinata - accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5, comma 1 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o ricerca nelle fasi di valutazione.

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o ricerca il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali formerà una graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva.

3. La graduatoria di cui al precedente comma sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it.

4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione i progetti proposti fino alla concorrenza delle somme di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

1. I contributi saranno erogati in 2 quote nella misura rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.

2. La 1ª quota - pari al 40% - sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente documentazione:

a) certificazione antimafia;

b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in altri stati dell'Unione europea, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro il certificato penale, non anteriore a 6 mesi, del legale rappresentante. La documentazione potrà essere prodotta nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 157/1995;

e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 385/1993) a copertura di un importo pari all'ammontare della 1ª quota medesima. La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile;

- prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il versamento dell'intera somma garantita sul Capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata dello studio o ricerca e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La fideiussione, come sopra rilasciata, resterà valida ed efficace per l'importo garantito, fino a 24 mesi dalla fine delle attività e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa mandataria o capofila del raggruppamento, dovrà recare l'espressa indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.

3. La 2ª quota - pari al 60% - sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità - da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonchè alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o ricerca approvata.

5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alle ritenute di acconto secondo la vigente normativa in materia fiscale.

Art. 8.

1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

2. I risultati dovranno essere consegnati in 5 copie, di cui 4 su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML o equivalente.

3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla contribuzione.

Art. 9.

1. L'onere di € 1.470.662 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul Capitolo 3237 - piano di gestione 22 (Missione 17 - ricerca e innovazione; Programma 17.19 - ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali; Macroaggregato 6.1.1 - Funzionamento) dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui fondi già impegnati con decreto n. 9746 del 21 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Registrato alla Corte dei conti il 5-2-2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 385

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