MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 17 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003)

 

Definizione dei limiti di proroga dei programmi di sviluppo, di cui all'art. 1-ter della legge n. 236/1993.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 1-ter della legge n. 236/1993 (23), potrà essere concessa, alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione attuativa, un'ultima e definitiva proroga di durata non superiore a 18 mesi, decorrenti dall'ultima data di completamento convenzionalmente stabilita.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 2.

Gli slittamenti temporali di cui all'art. 1, a seconda dell'anno di stipula delle convenzioni, ovvero, per i soli casi di accorpamento di programmi, dell'anno di stipula del protocollo di variazione relativo all'accorpamento stesso, non potranno comunque superare le seguenti date limite:

- 31 dicembre 2005 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1997;

- 31 dicembre 2006 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1998;

- 31 agosto 2007 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1999;

- 29 febbraio 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2000;

- 30 giugno 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2001.

Art. 3.

Le proroghe di cui al presente decreto saranno accompagnate dal relativo adeguamento delle durate delle garanzie fideiussorie di cui all'art. 11 della convenzione attuativa.

Roma, 17 luglio 2003

Registrato alla Corte dei conti l'8-8-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 291

 

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