MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2002)
Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2002, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza (Decreto n. 30968).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (27), è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2002, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza.
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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del venti per cento.
Art. 3.
In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni dal 1996 al 2001 per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2002 è fissato in complessivi € 33.489.608,00 (pari a Lit. 64.844.923.283) così ripartiti:
- € 8.170.608,00 (pari a Lit. 15.820.503.153) per il trattamento di mobilità;
- € 25.319.000,00 (pari a Lit. 49.024.420.130) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Art. 4.
1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2002. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.
1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (28), il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 6.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Art. 7.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451 (29), riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2002
Registrato alla Corte dei conti il 9-5-2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315
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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2459; I.L.P. 1994, pag. 1472.