MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2002)

 

Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001 della proroga dell'indennità di mobilità, per un periodo massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Decreto n. 30952).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (63), il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 (64), è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 174 unità.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 2.588.068,81 (pari a Lit. 5.011.200.000) l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Registrato alla Corte dei conti il 9-5-2002

Ufficio di controllo previsto sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 310

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(63) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.

(64) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3540; I.L.P. 2000, pag. 2515.

 

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