MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006)
Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti ex legge 14 febbraio 1987, n. 40 erogato ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 23 febbraio 2006, numero 51.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Enti beneficiari
1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concede agli enti privati a carattere nazionale che svolgono attività di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53 (24), ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (25) e dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (26), contributi per le spese generali non coperte da finanziamento pubblici relativi:
a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 (27) e n. 226 del 17 ottobre 2005;
b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione post-diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257 (28);
c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993 (29), decreto legislativo 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000 (30).
2. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della stessa legge nonché svolgano attività di formazione professionale come parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attività dell'ente.
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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1209.
(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852; I.L.P. 1999, pag. 1380.
(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2662; I.L.P. 1997, pag. 1631.
(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1635; I.L.P. 2005, pag. 1212.
(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2838; I.L.P. 2000, pag. 2174.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.
(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
Termine di presentazione delle richieste
1. Per l'anno 2006, in deroga al termine del 15 febbraio di ogni anno stabilito dall'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (31), le richieste di contributo andranno presentate entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Con successiva comunicazione della direzione generale competente verranno individuate le modalità per la richiesta di contributo.
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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 1012; I.L.P. 2006, pag. 680.
Art. 3.
Ripartizione del contributo
1. Per l'anno 2006 il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, verrà determinato attraverso 2 modalità di calcolo:
a) per i soli enti che risultano beneficiari nel triennio 2003-2005 di uno o più contributi ai sensi della legge n. 40/1987 (32) i parametri indicati nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 125/1987 (33) verranno desunti dai valori medi ottenuti nel suddetto triennio. Il livello di classificazione all'art. 2 sarà quello prevalente nel triennio, in caso di parità sarà assegnato quello del contributo più recente;
b) per gli enti non compresi nel precedente punto a) l'entità del contributo verrà determinata a seguito dell'applicazione dei criteri e modalità stabiliti dal decreto ministeriale n. 125 del 1987;
c) la disponibilità annuale viene ripartita per ciascun ente secondo la quota di assegnazione derivante dall'applicazione dei punti a) e b) e nei limiti della richiesta formulata ai sensi dell'art. 2;
d) eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalità di ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura proporzionale alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi diritto.
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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1009; I.L.P. 1987, pag. 658.
(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1654.
Art. 4.
Costi ammissibili
1. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:
a) tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997;
b) spese sostenute per il commissariamento delle strutture territoriali, qualora rimangano a carico dell'ente nazionale, comunque, relative alle spese generali della struttura;
c) TFR come accantonamento figurativo di bilancio con decorrenza esercizio 2006;
d) spese legali qualora non relative a procedure di contenzioso verso Amministrazioni pubbliche nonché controversie individuali di lavoro tanto subordinato quanto autonomo.
2. In presenza di attività diverse da quelle di cui all'art. 1 l'Ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilità analitica e separata.
Art. 5.
Limite temporale dei costi ammissibili
1. Per l'anno 2006 il limite temporale dei costi ammissibili decorre dall'esercizio finanziario 2002 ed include i costi relativi all'esercizio finanziario 2006.
Art. 6.
Comitato di pilotaggio
1. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e sentito il coordinamento Stato regioni, è istituito il comitato di pilotaggio, presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e composto da 2 rappresentanti del MLPS oltre il presidente, 2 rappresentanti del MIUR, 2 rappresentanti delle regioni e 2 rappresentanti designati dagli enti beneficiari.
2. Il Comitato indica annualmente le azioni finalizzate al miglioramento qualitativo del sistema formativo che saranno finanziate dagli enti destinatari del contributo ai sensi del presente decreto, nella misura del 5% dell'ammontare del finanziamento ottenuto.
3. Con riferimento al precedente comma, gli enti nazionali destinatari dei contributi sono tenuti ad inviare al Comitato di pilotaggio una relazione annuale contenente il monitoraggio del risultato qualitativo degli interventi realizzati.
Art. 7.
Modalità di erogazione
1. Con separato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2006 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Le modalità ed i criteri individuati nel presente decreto ai sensi dell'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono riferiti esclusivamente all'anno 2006.
2. Per i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo si provvederà con nuovo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 31 dicembre 2006.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge n. 40/1987 al decreto ministeriale 125/1987 e successive disposizioni.
2. Gli interventi finanziari saranno erogati nel rispetto delle norme del trattato CE, nonché dei regolamenti comunitari numeri 68 e 69/2001.
Art. 10.
Efficacia e pubblicazione
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.
Roma, 18 aprile 2006