MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2003)
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1 luglio 2002.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in € 38.493,34 con effetto dall'1 luglio 2002.
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (27), gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986 (28), rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Registrato alla Corte dei conti il 27-1-2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 38
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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.
(28) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pagg. 408, 444.