MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2009 (n. 49409).
(Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010)
Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità (Decreto n. 49409).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
TITOLO I
INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 7-TER, COMMA 7,
DEL D.L . N. 5/2009, CONV. IN LEGGE N. 33/2009,
COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 7,
DEL D.L. N. 78/2009, CONV., CON MODIFICAZIONI,
NELLA LEGGE. N. 102/2009
Art. 1.
Lavoratori beneficiari
1. Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33 (13), come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (14), i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (15), che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 548, 1092; I.L.P. 2009, pagg. 408, 807.
(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
Art. 2.
Quantificazione del beneficio
1. Il beneficio di cui all'articolo 1 del presente decreto consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite
2. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'INPS secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
3. Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.
4. Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti articoli sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 3.
Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio
1. I lavoratori che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
2. L'INPS, a seguito della presentazione della domanda di cui al comma precedente dopo aver provveduto a:
a) accertare il diritto del beneficiario all'ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 2/2009;
b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate, eroga il 25% dell'incentivo, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.
3. L'erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall'INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in Albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli Albi medesimi.
Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
4. In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001 (16), un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1720; I.L.P. 2001, pag. 1308.
Art. 4.
Adempimenti procedurali
1. Al fine dell'erogazione del 75% del beneficio ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l'INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto;
b) quantificare il beneficio residuo spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.
2. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:
a) il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni (CIG) o ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente;
b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
4. L'INPS dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui al comma 3 e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
TITOLO II
INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 8,
DEL D.L. N. 78/2009, CONV., CON MODIFICAZIONI,
NELLA LEGGE N. 102/2009
Art. 5.
Lavoratori beneficiari
1. Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori, percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.
2. Il diritto alla prestazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
3. Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di 12 mesi, nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
b) il medesimo soggetto possa far valere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (17).
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 6.
Quantificazione del beneficio
1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.
2. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'INPS secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
3. Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.
4. Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.
5. Ai soli lavoratori di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto, è inoltre corrisposto un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di 12 mesi.
Art. 7.
Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio
1. I lavoratori che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
2. L'INPS, a seguito della presentazione della domanda di cui al comma precedente, e dopo aver provveduto a :
a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2;
b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente decreto;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazione salariale non erogate, spettanti in base al decreto di concessione dello stesso, eroga il 25% dell'incentivo di cui all'art. 6, comma 1, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.
3. L'erogazione del restante 75% del beneficio, di cui all'articolo 6, comma 1, nonché del beneficio di cui all'art. 6, comma 5, è effettuata dall'INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, all'avvio di un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all'associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in Albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli Albi medesimi.
Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
4. Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Art. 8.
Adempimenti procedurali
1. Al fine dell'erogazione della quota residua del beneficio ai sensi del precedente articolo 7, comma 3, l'INPS provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:
a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale, nonché la specifica situazione di cui all'art. 5, comma 3;
b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente decreto;
c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazione salariale non erogate spettanti in base al decreto di concessione dello stesso, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità spettanti ai lavoratori di cui all'art. 5, comma 3.
2. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:
a) il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
4. L'INPS dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui al comma 3 e in caso contrario provvede al recupero delle somme anticipate ai sensi dell'art. 7, comma 2.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2009
Registrato alla Corte dei conti il 22-1-2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 147