MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 18 febbraio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2014)

 

Determinazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (21), il presente decreto determina, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui all'art. 2, c. 27, 2° periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano già interamente applicate.

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 2310; I.L.P. 2012, pag. 1166.

Art. 2.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2014, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 40% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 3.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2015, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 60% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 4.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2016, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari all'80% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge n. 92/2012.

Art. 5.

Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'art. 1 le indennità ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2017, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 100% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 30-4-2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 1346

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