MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 18 giugno 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003)

 

Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 (Decreto n. 32534).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (8), ed in deroga alla normativa vigente in materia, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la concessione, per un numero massimo di 600 unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate al cambio di appalto di cui all'accordo in data 2 maggio 2002, che hanno superato i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (9), nonchè dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 (10).

---------

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1988, pagg. 1593, 1600; I.L.P. 1988, pag. 539.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 41, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative individuate dalla nota del 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale cooperative portabagagli, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (11), sono ammessi, a decorrere dall'1 gennaio 2003, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, per un numero massimo di 150 unità.

---------

(11) Ved. Boll. Lav. 1970, pag. 194 nota (1); I.L.P. 1970, pag. 485.

Art. 3.

A decorrere dall'1 gennaio 2003, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a versare la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 4.

Gli interventi disposti dagli articoli 1 e 2 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conse-guente onere complessivo, pari ad € 13.000.000, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (12).

---------

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2003

Registrato alla Corte dei conti il 4-8-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 275

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda