MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 2 agosto 2022.

(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022)

 

Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

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Decreta:

 

Art. 1.

 

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal Titolo I, Capo III, e dal Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (2).

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2655; I.L.P. 2015, pag. 1263.

Art. 2.

 

Destinatari

1. I lavoratori di cui all'art. 1, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano, laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.

 

Art. 3.

 

Contenuti delle iniziative formative

o di riqualificazione

1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

2. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.

Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

3. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono contemplare:

a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda;

b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;

c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

4. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

 

Art. 4.

 

Fondi paritetici interprofessionali

1. I Fondi paritetici interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono finanziare azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema, per la realizzazione di attività formative che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all'art. 2.

2. Per il finanziamento delle iniziative formative o di riqualificazione di cui all'art. 3, per gli anni 2022 e 2023, i fondi paritetici interprofessionali possono beneficiare del rimborso del versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2022, n. 234 (3).

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2022, pag. 305.

 

Art. 5.

 

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

 

Roma, 2 agosto 2022

 

Registrato alla Corte dei conti il 5-9-2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Cultura, del Ministero della Salute, n. 2264

 

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