MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 marzo 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006)
Erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati, sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai lavoratori rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 che accettino una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza è erogato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (20), secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 5 e 6, un contributo nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.
Art. 2.
1. Il contributo è concesso:
a) nel caso di assunzione dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 da parte di datori di lavoro terzi;
b) nel caso di mantenimento dell'occupazione dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, presso lo stesso datore di lavoro;
c) nel caso di distacco o comando dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.
2. In ogni caso deve trattarsi di mantenimento o di nuova occupazione presso datore di lavoro privato, accettati nelle forme prescritte, con effetto dal 17 marzo 2005.
Art. 3.
1. Possibili soggetti beneficiari del contributo sono:
a) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e destinatari della relativa indennità, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (21);
b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26 (22), relativo all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
c) i lavoratori destinatari dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (23);
d) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della normativa vigente;
e) i lavoratori per i quali, al fine di evitare riduzioni di personale, con accordo sindacale, è stato regolato il comando o il distacco dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 885; I.L.P. 2005, pag. 568.
(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
Art. 4.
1. L'importo della mensilità dell'indennità di mobilità viene determinata in € 985,10 quale massimale mensile lordo per l'anno 2005 relativamente al trattamento di cassa integrazione guadagni ed al trattamento di mobilità nel 1° anno di erogazione. La misura del contributo è pari ad una mensilità dell'indennità di mobilità, ovvero ad € 985,10, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi;
b) distacco o comando presso imprese terze di durata superiore a 12 mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a 12 mesi del dipendente già posto in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
2. La misura del contributo è pari a 3 mensilità dell'indennità di mobilità, ovvero € 2.955,30, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di durata superiore a 18 mesi o con contratto a tempo indeterminato;
b) distacco o comando di durata superiore a 18 mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a 18 mesi o in via definitiva del dipendente già posto in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
Art. 5.
1. Ai fini della richiesta del contributo, i lavoratori interessati devono inoltrare la domanda in via telematica o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale del lavoro del luogo di ultima residenza. Nel caso in cui la nuova sede di lavoro si trovi in una regione diversa da quella di residenza, l'istanza deve essere inoltrata alla Direzione regionale del lavoro nella cui competenza territoriale ricade la nuova sede di lavoro.
Art. 6.
1. Ai fini dell'accoglimento della domanda viene predisposta apposita graduatoria degli aventi diritto sulla base del criterio cronologico della data e dell'ora di presentazione, elaborata attraverso un sistema informatico, definito dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, cui è demandata la gestione automatizzata dell'intero processo. Tale sistema consente a tutte le Direzioni regionali del lavoro di adottare provvedimenti di concessione dei contributi nel limite di spesa di 10 milioni di euro ed alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione di monitorare costantemente l'andamento complessivo della spesa.
Art. 7.
1. Prima dell'erogazione del contributo, la competente Direzione regionale del lavoro dispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.
Art. 8.
1. Le competenti Sedi provinciali dell'INPS provvedono all'erogazione agli aventi diritto del contributo sulla base delle comunicazioni delle Direzioni regionali del lavoro.
Art. 9.
1. L'INPS rendiconta trimestralmente la spesa al Ministero del Lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Registrato alla Corte dei conti il 20-4-2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 344