MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 2 marzo 2020.

(Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020)

Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

 

Art. 1.

 

Definizioni

 

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Carta Rdc: la carta di cui all'art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale è erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza;

b) Gestore del servizio: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008;

c) Beneficio mensile spettante: beneficio spettante nel mese di competenza a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019;

d) Beneficio mensile effettivamente erogato: il beneficio mensile effettivamente erogato, al netto di eventuali decurtazioni dal beneficio mensile spettante;

e) Arretrati: importi erogati in periodi successivi a quello di competenza;

f) Semestre di erogazione del beneficio: il semestre individuato in relazione alla data di avvio delle erogazioni per ciascun beneficiario.

 

Art. 2.

 

Decurtazione mensile

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, 2° periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. La sottrazione avviene nelle modalità indicate al comma 2.

2. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre di cui al comma 1, è confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al 1° periodo, la differenza tra i 2 valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. L'importo sottratto non può comunque superare il limite del 20% del beneficio mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al 1° periodo. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile.

 

Art. 3.

 

Decurtazione semestrale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, 3° periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, con verifica in ciascun semestre di erogazione, è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. La decurtazione avviene nelle modalità indicate al comma 2.

2. Ai fini del calcolo dell'importo da decurtare di cui al comma 1, è confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre. Il valore del saldo di cui al 1° periodo è considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta ai sensi dell'art. 2. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di cui al 2° periodo, sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i 2 valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile.

Art. 4.

 

Disposizioni finali

1. Le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di decurtazione di intere mensilità di beneficio ai sensi dell'art. 7, commi 7, 8 e 9, nonchè di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono sottratte dal beneficio spettante nel 1° mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.

3. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall'ultima erogazione, la Carta Rdc è in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.

4. In sede di prima applicazione, per i benefici in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il semestre di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), è individuato a partire dalla 1ª erogazione utile successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3, all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all'INPS il valore del saldo dell'ultimo giorno del mese precedente delle Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso unitamente al codice fiscale del titolare della carta e all'identificativo della carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati al fine di procedere all'applicazione delle eventuali decurtazioni da comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle disposizioni di accredito.

6. Lo scambio di dati tra l'INPS e il Gestore del servizio, di cui al comma 5, avviene con le medesime modalità utilizzate per le disposizioni di accredito sulle carte e per la rendicontazione dei pagamenti e comunque adottando misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 2 marzo 2020

Registrato alla Corte dei conti il 30-3-2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 490

 

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