MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 2 settembre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004)

 

Concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonchè proroga del contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato (Decreto n. 34704).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (10), è autorizzata, anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 - la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nonchè la proroga del contratto di solidarietà, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate al cambio di appalto di cui all'Accordo in data 2 maggio 2002, che hanno superato i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (11) e dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 (12).

I predetti lavoratori, individuati nel prospetto allegato alla sopraccitata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5224 del 23 marzo 2004, sono i seguenti:

1) 60 unità interessate alla proroga e/o alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale così distinte:

a) 26 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, avendo già fruito del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 32534 del 18 giugno 2003 (13), registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 409.344,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;

b) 34 unità, aventi diritto alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 602.616,00;

2) 414 lavoratori interessati alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, già fruitori del trattamento in questione, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 6.518.016,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1988, pagg. 1593, 1600; I.L.P. 1988, pag. 539.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pagg. 2809, 2810; I.L.P. 2003, pag. 1963.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 - la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà e del trattamento di mobilità, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

I predetti lavoratori, individuati nel prospetto allegato alla sopraccitata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5224 del 23 marzo 2004, sono i seguenti:

1) 1072 soci lavoratori interessati alla proroga e/o alla concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, così distinti:

a) 1044 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro n. 4, foglio n. 275, e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33275 del 9 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 273.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 16.436.736,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;

b) 28 unità, aventi diritto alla concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 496.272,00;

2) 124 soci lavoratori interessati alla proroga e/o alla concessione del trattamento di mobilità, così distinti:

a) 80 unità aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità, dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2003, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 32534 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003, registro numero 4, foglio n. 275, e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 33275 del 9 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003, registro n. 5, foglio numero 273.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.141.440,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;

b) 44 unità per le quali il trattamento di mobilità ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2004 aventi diritto alla concessione del trattamento di mobilità, definito nel sopraccitato accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 febbraio 2004, per i periodi sottoelencati:

- 9 unità per il periodo dall'1 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004;

- 7 unità per il periodo dal 31 marzo 2004 al 31 dicembre 2004;

- 4 unità per il periodo dall'1 giugno 2004 al 31 dicembre 2004;

- 2 unità per il periodo dall'1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004;

- 22 unità per il periodo dall'1 agosto 2004 al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 413.397,00.

Art. 3.

Le cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

Gli interventi disposti dagli articoli 1 e 2, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 26.017.821,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (14).

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 15-9-2004

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 268

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