MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 20 agosto 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2002)

 

Incremento dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Decreto n. 31449).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto il decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti l'1 agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2001, nel quale - all'art. 8 - è stata disposta, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la concessione, nel limite di 40 miliardi di lire, per il periodo dall'1 agosto 1999 alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della citata legge n. 84/1994 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare;

Vista la nota del 14 maggio 2002, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, ha rappresentato che la copertura di 40 miliardi di lire, pari a € 20.658.275,97, prevista dal citato art. 8 del decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, risulta insufficiente alla completa attuazione del provvedimento in questione, e con la quale è stata formulata una previsione di rifinanziamento pari a € 7.073.910,15, corrispondenti a Lit. 13.697.000.000;

Vista la nota del 17 maggio 2002 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - ha rappresentato la suddetta problematica all'INPS, invitando, nel contempo l'Istituto, a confermare o rettificare quanto esposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le note del 24 maggio 2002 e del 31 maggio 2002, con le quali l'INPS, ha confermato l'insufficienza della disponibilità finanziaria, pari a 40 miliardi di lire, stanziata dal citato art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001 e l'esigenza di un rifinanziamento pari a € 7.073.910,15, corrispondenti a Lit. 13.697.000.000;

Ritenuta pertanto la necessità di rifinanziare il trattamento di cui al sopra richiamato art. 8 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, per € 7.073.910,15, pari a Lit. 13.697.000.000, al fine di poter dare effettiva attuazione a quanto previsto dal predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il limite di spesa di 40 miliardi di lire, corrispondenti a € 20.658.275,97, stabilito dall'art. 8 del decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 (8), registrato alla Corte dei conti l'1 agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2001, per la concessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2001, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (9), è incrementato a complessivi € 27.732.186,12, corrispondenti a Lit. 53.697.000.019.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2721; I.L.P. 2001, pag. 2311.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 3, pag. 186.

Art. 2.

All'onere derivante dall'incremento del limite di spesa, stabilito dal precedente art. 1, pari a € 7.073.910,15, corrispondenti a Lit. 13.697.000.000, si provvede nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria disposta dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 (10).

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di complessivi € 7.073.910,15, corrispondenti a Lit. 13.697.000.000, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Registrato alla Corte dei conti il 30-9-2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 161

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2198; I.L.P. 2001, pag. 1647.

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