MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2002)

 

Criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia (Decreto n. 31446).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. Gli accertamenti effettuati di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451 (47), sono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:

a) Requisiti soggettivi:

a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di pulizia che comprenda nel proprio organico almeno quindici addetti per i quali vengano versati i contributi CIG. Tale requisito sussiste anche nel caso del socio lavoratore ove l'azienda appaltatrice di servizi di pulizia sia costituita in forma cooperativa;

a2) svolgere tale attività in modo prevalente e continuativo;

a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda committente.

b) Requisiti oggettivi:

b1) la contrazione dell'attività dell'azienda di pulizia deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente, verificatasi a seguito dell'attuazione di programmi di crisi aziendale, o di ristrutturazione, o di riorganizzazione o di conversione industriale;

b2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984 (48).

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi informativi in ordine:

a) durata dei contratti di lavoro;

b) orario di lavoro giornaliero;

c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi pulizia o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attività).

3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa dovrà allegare all'istanza presentata nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 (49), una dichiarazione della società committente dalla quale risulti:

a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG straordinaria;

b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione).

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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2459; I.L.P. 1994, pag. 1472.

(48) Ved. Boll. Lav. 1985, pagg. 134, 139; I.L.P. 1985, pag. 126.

(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pagg. 2520, 2521; I.L.P. 2000, pag. 1848.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attività di pulizia intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti.

2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non può eccedere il periodo di ricorso alla CIG straordinaria effettuato dall'azienda committente.

3. Le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto si applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Registrato alla Corte dei conti il 30-9-2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 164

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