MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 agosto 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2002)
Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Decreto n. 31447).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Limite di fruizione dei trattamenti straordinari
di integrazione salariale
1. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (36), così come interpretato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (37), può essere superato nelle singole unità aziendali nelle fattispecie contemplate dall'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991 (procedure concorsuali), a condizione che:
a) l'attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento;
b) l'attività sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale.
2. La deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 deve essere espressamente richiesta nella domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale, inviata o presentata al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cura del curatore, liquidatore o commissario. Alla domanda stessa deve essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate.
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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 6, Suppl. n. 3, pag. 194; I.L.P. 1997, pagg. 24, 487.
Art. 2.
Trasformazione dell'assetto proprietario aziendale
1. Qualora sia intervenuta una significativa trasformazione dell'assetto proprietario, le imprese possono presentare solo programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con esclusione dei piani di risanamento per crisi aziendale.
2. Il mutamento effettivo dell'assetto proprietario deve essere dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di società quotate in borsa.
3. Per apporto di capitale si intende sia l'aumento del capitale sociale, sia i versamenti a titolo di apporti patrimoniali, eseguiti dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire alla società un capitale di rischio e risorse delle quali la società può liberamente disporre per le proprie esigenze operative.
4. Si considera rilevante l'apporto di capitale di cui al comma 3 che sia maggiore del 25% del capitale sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando la durata del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria sia pari o inferiore a dodici mesi. Qualora la durata del predetto programma sia superiore a dodici mesi, l'apporto di capitale non potrà essere inferiore a 2 milioni di euro.
5. Nel caso in cui l'apporto di capitale di cui al comma 4 consista nel solo aumento del capitale sociale, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare non inferiore al 20% del predetto apporto di capitale. Nel caso in cui l'apporto di capitale consista nei versamenti come definiti nel precedente comma 3, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare pari al 50% dell'importo dei suddetti versamenti.
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le istanze di prima approvazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nelle quali si chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 223 del 1991, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono comunque valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalla delibera CIPI del 13 luglio 1993 (38).
2. L'efficacia della delibera CIPI del 13 luglio 1993 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa, sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (39).
4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002
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(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2773.
(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.
Registrato alla Corte dei conti il 30-9-2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 165