MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003)
Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalità richiesti per i componenti degli organi dei Fondi pensione.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del Fondo pensione possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione del Fondo pensione;
b) con esclusivo riferimento ai Fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (12), funzioni dirigenziali presso Amministrazioni o Enti pubblici.
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non concorre al raggiungimento delle quote previste dall'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (13).
3. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2002, n. 242, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1552; I.L.P. 1993, pag. 1032.
(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3023; I.L.P. 1997, pag. 2056.