MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 maggio 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2010)
Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi enti con oneri a carico del bilancio comunale da almeno 8 anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (8), è assegnato, per l'annualità 2010, ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio del comune stipulante a decorrere dall'1 gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia già usufruito, nè nel 2008 nè nel 2009, del medesimo contributo.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Art. 2.
1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano.
2. La domanda, sottoscritta dal sindaco, deve indicare:
- il numero degli abitanti del comune richiedente;
- il numero complessivo dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dall'1 gennaio 2000 o da una data precedente;
- il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- dichiarazione del comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dall'1 gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del comune medesimo.
3. Inoltre, la domanda deve recare:
- esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (9), e successive modificazioni, e dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (10), nonchè l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernente il Patto di stabilità interno per gli Enti locali;
- esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 2694; I.L.P. 2008, pag. 1812.
Art. 3.
1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali predispone apposita graduatoria dei comuni che hanno presentato istanze ammissibili.
2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo comune.
3. La graduatoria dei comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, è approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali è concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda.
4. Il Piano di stabilizzazione può prevedere una o più delle seguenti alternative:
- assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso ente locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del sindaco di conformità delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle Pubbliche amministrazioni;
- assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi;
- erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialità da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare.
A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula le Convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità che saranno definite nelle convenzioni medesime.
5. Entro 3 mesi dalla stipula della convenzione, i comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonchè sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.
Roma, 20 maggio 2010
Registrato alla Corte dei conti il 26-7-2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 305