MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 aprile 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2004)
Attuazione art. 4, commi 21 e 22, della legge n. 350 del 2003 (45), in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, la misura delle sanzioni civili di cui al comma 8, lettera a), dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (46), dovute dalle aziende agricole per il mancato o ritardato pagamento dei contributi e premi è pari al tasso degli interessi legali qualora le stesse siano state interessate dai seguenti eventi eccezionali, verificatisi al 30 settembre 2003:
a) calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (47), da provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (48), ovvero che abbiano formato oggetto di disposizioni di legge;
b) emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142;
c) emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.
2. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (49).
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1498; I.L.P. 1992, pagg. 874, 1422.
(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, Suppl. n. 7-8, pag. 282.
(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
Art. 2.
1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti alle aziende agricole nei seguenti casi di particolare eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003:
a) qualora uno degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 abbia comportato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all'anno precedente al verificarsi dell'evento, ovvero si sia protratto per due o più anni consecutivi;
b) qualora siano state interessate da procedure concorsuali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2004
Registrato alla Corte dei conti il 28-5-2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 176