MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 gennaio 2011, n. 33.
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011)
Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ADOTTA
il seguente regolamento
recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Art. 1.
Costituzione del fondo
1. È istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici.
2. Il fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 27 novembre 1997, n. 477 (20).
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 537; I.L.P. 1998, pag. 741.
Art. 2.
Finalità del fondo
1. Il fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (21), o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
Art. 3.
Amministrazione del fondo
1. Il fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da 5 esperti designati dall'ANIA e 5 esperti designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Comitato amministratore si compone altresì di 2 rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di 8 componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più 1.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica 2 anni.
4. I componenti del Comitato durano in carica 2 anni e ciascuno dei componenti non può essere designato per più di 2 volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, 1 o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonchè il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 4.
Compiti del Comitato amministratore del fondo
1. Il Comitato amministratore:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'articolo 9;
c) delibera, sentite le Parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonchè la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) delibera le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
e) vigila sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del fondo medesimo;
f) decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) delibera le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;
h) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Art. 5.
Prestazioni
1. Il fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2 in via ordinaria:
a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
2. Il fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.
3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di 60 mesi di cui al comma 2 e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS di anzianità o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verrà versata.
5. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
7. Il fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 2
dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Art. 6.
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, sono dovuti al fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il 1° anno di operatività del fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.
5. Il Comitato amministratore del fondo provvede, dopo 6 mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno di cui al comma 4.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, sono devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione del fondo provvede il Comitato amministratore, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre 1 anno dalla data di cessazione della gestione del fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. Il Comitato amministratore cessa dalle sue funzioni il 30° giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore consegna all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonchè il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Art. 7.
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL nonchè di quelle legislative, laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'articolo 16 del vigente CCNL.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).
Art. 8.
Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni straordinarie del fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di 5 anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 7, comma 2, dovrà prevedere 2 fasi:
a) una 1ª fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
b) una 2ª fase, qualora al termine della 1ª fase permangano esuberi, che preveda una verifica complessiva dei risultati della 1ª fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sarà libera di assumere le iniziative del caso.
Art. 9.
Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'articolo 7, comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all'articolo 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10.
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), superiori a 37 ore annue pro capite, il fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di € 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad € 1.917,48; € 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad € 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dall'1 gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a 18 mesi pro capite nell'arco di vigenza del fondo, di cui non più di 6 mesi nell'arco del 1° triennio, di ulteriori 6 mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori 6 mesi nel periodo residuo.
7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110 del CCNL.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, il fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.
11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 2), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11.
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonchè il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparità.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonchè la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996.
Art. 12.
Contributi sindacali
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
Art. 13.
Scadenza
1. Il fondo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.
Art. 14.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti l'11-3-2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75