MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 giugno 2004 (n. 34229).
(Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2004)
Proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi agrari (Decreto n. 34229).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (9), è autorizzata, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'Accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 marzo 2004, in favore di un numero massimo di 225 ex dipendenti dei Consorzi agrari, sulla base del prospetto allegato al sopra citato accordo, già fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 32944 del 16 ottobre 2003 (10), registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 88.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 3.210.300,00.
La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%;
b) ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 marzo 2004, in favore di 43 ex dipendenti dei Consorzi agrari, sulla base del prospetto allegato al sopra citato accordo, per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223/1991 (11), è scaduto o scadrà entro l'anno 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 324.380,00.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3454; I.L.P. 2004, pag. 101.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 2.
La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 1, punto b), decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilità fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base dei dati forniti dall'Associazione nazionale dei Consorzi agrari - ASSOCAP, con la nota del 12 maggio 2004.
Art. 3.
La proroga e la concessione del trattamento di mobilità, disposte con il precedente art. 1, punti a) e b), sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 3.534.680,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (12).
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2004
Registrato alla Corte dei conti il 12-7-2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 22