MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005)

 

Attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo, colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei re-quisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali:

- 17% per le aziende che abbiano subìto danni in misura non inferiore al 20%, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del Regolamento n. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, ovvero al 30% se ubicate nelle altre zone, e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile;

- 50% per le aziende che abbiano subìto danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

Art. 2.

A decorrere dal 9 maggio 2004 la misura dell'esonero, di cui all'art. 1, è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, si verifichino a carico della stessa azienda per 2 o più anni consecutivi.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dagli esoneri contributivi previsti dal presente decreto saranno rimborsati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base di apposita rendicontazione annuale resa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, nell'ambito delle risorse iscritte sul Cap. 7411 - U.P.B. 3.2.4.3. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a parziale modifica delle procedure previste per il Fondo di solidarietà nazionale dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante versamento diretto sul conto corrente di tesoreria intestato al medesimo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Registrato alla Corte dei conti il 21-9-2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 163

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