MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010)

 

Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2010, nel settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (14), la retribuzione media giornaliera è fissata in € 68,84 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dall'1 luglio 2010, nella misura di € 14.456,4 e di € 26.847,6.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 38.660,54 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 32.754,07 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 29.800,84 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

- anno 2008 e precedenti: 1,0075;

- anno 2009 e 1° semestre 2010: 1,0000.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dall'1 luglio 2010, è fissato in € 475,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dall'1 luglio 2010, è fissato in € 1.907,24.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dall'1/7/2010
dal 50% al 59% 267,12
dal 60% al 79% 374,76
dall'80 al 89% 695,78
dal 90% al 100% 1.071,93
100% + a.p.c. 1.584,57

Art. 5.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Registrato alla Corte dei conti l'1-10-2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 106

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