MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 gennaio 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010)
Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti ex lege n. 40/1987, per l'anno 2009.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Esercizio finanziario
1. Esclusivamente per l'anno 2009 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987 (39) sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007 con le modificazioni riportate nei successivi articoli.
2. Per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvederà con nuovo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007.
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(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1009; I.L.P. 1987, pag. 658.
Art. 2.
Termine di presentazione delle richieste
1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, andranno presentate entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 3.
Ripartizione del contributo
1.a) Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2008 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto direttoriale n. 101/CONT/VI/2008 del 15 luglio 2008, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.
Art. 4.
Costi ammissibili e limite temporale
1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2009.
Art. 5.
Modalità di erogazione
1. Con separato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2009 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.
Art. 6.
Efficacia e pubblicazione
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.
Roma, 22 gennaio 2010