MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2011 (n. 60366).

(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2011)

 

Definizione fondi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni (Decreto n. 60366).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (57), è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (58) e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 491.822, di cui € 430.000 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (intera contribuzione figurativa più il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e € 61.822 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.

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(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 140; I.L.P. 2011, pag. 109.

(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 3278; 1997, Suppl. n. 3, pag. 194; I.L.P. 1996, pag. 2042; 1997, pagg. 24, 487.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 527.912 di cui € 470.000 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (intera contribuzione figurativa più il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e € 57.912 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad € 900.000 (novecentomila), è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

 

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