MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 22 maggio 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002)

 

Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nel decreto ministeriale in data 4 febbraio 2002 (35), è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 6.600 unità, ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 653; I.L.P. 2002, pag. 673.

Art. 2.

1. A modifica delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002, stabilite dal decreto ministeriale 12 marzo 2002 (36), le quote assegnate alle regioni Puglia ed Abruzzo sono così modificate: alla regione Puglia n. 2.709; alla regione Abruzzo n. 602.

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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 980; I.L.P. 2002, pag. 785.

Art. 3.

1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui agli articoli 1 e 2 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001.

Roma, 22 maggio 2002

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ALLEGATO

 

Regione

Piemonte 260
Lombardia 200
Trento 1.400
Bolzano 2.600
Veneto 1.000
Friuli-Venezia Giulia 200
Liguria 20
Emilia-Romagna 600
Toscana 200
Marche 60
Lazio 60
Totale 6.600

 

 

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