MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2010)

 

Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti - ex lege n. 40/1987 - per l'anno 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1

Esercizio finanziario

1. Esclusivamente per l'anno 2010 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987 (8) sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007, con le modificazioni riportate nei successivi articoli.

2. Per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvederà con nuovo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui ai D.M. 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007 e D.M. 22 gennaio 2010, n. 9/VI/2010.

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1009; I.L.P. 1987, pag. 658.

Art. 2.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, devono essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2009 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto direttoriale n. 18/CONT/VI/2010 del 26 aprile 2010, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.

Art. 4.

Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2010.

Art. 5.

Modalità di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2010 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 3 del D.M. 21 dicembre 2007, n. 321/VI/207.

Art. 6.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2010

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