MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 ottobre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2010)
Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti - ex lege n. 40/1987 - per l'anno 2010.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1
Esercizio finanziario
1. Esclusivamente per l'anno 2010 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987 (8) sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007, con le modificazioni riportate nei successivi articoli.
2. Per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvederà con nuovo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui ai D.M. 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007 e D.M. 22 gennaio 2010, n. 9/VI/2010.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1009; I.L.P. 1987, pag. 658.
Art. 2.
Termine di presentazione delle richieste
1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, devono essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Ripartizione del contributo
1. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2009 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto direttoriale n. 18/CONT/VI/2010 del 26 aprile 2010, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.
Art. 4.
Costi ammissibili e limite temporale
1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2010.
Art. 5.
Modalità di erogazione
1. Con separato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2010 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 3 del D.M. 21 dicembre 2007, n. 321/VI/207.
Art. 6.
Efficacia e pubblicazione
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.
Roma, 22 ottobre 2010