MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 23 aprile 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003)

 

Definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 118, commi 10 e 12, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Fondi interprofessionali per la formazione continua.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse stabilite dall'art. 118, commi 10 e 12, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (12), e successive modificazioni, vengono ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra i Fondi, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 118 alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo una quota del 10% necessaria a garantire adeguate disponibilità finanziarie per i Fondi che si potranno costituire entro la data del 31 dicembre 2003. Le risorse sono ripartite secondo il criterio del numero dei dipendenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi ovvero, per i Fondi dei dirigenti, del numero dei dirigenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi, tenendo conto, per il solo riparto delle risorse di cui al comma 10, del peso contributivo dei dirigenti nell'ambito del complessivo gettito derivante dal comma 4 dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (13), pari al 6% secondo i dati INPS al 31 dicembre 1999.

2. Sulla base dei Fondi costituiti ed autorizzati entro il termine del 31 dicembre 2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettua la ripartizione definitiva, tenuto conto della quota del 10% di cui al precedente comma e della disposizione di cui all'art. 5.

3. Il numero dei lavoratori di cui al comma 1 è dichiarato dai presidenti dei Fondi paritetici interprofessionali.

---------

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(13) Ved. Boll. Lav. 1979, pag. 245; I.L.P. 1979, pag. 210.

Art. 2.

1. Il termine per l'utilizzo delle risorse è stabilito in mesi ventiquattro a partire dalla data delle erogazioni.

2. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla revoca delle stesse per la successiva ridistribuzione tra i Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.

Art. 3.

1. I Fondi costituiti ed autorizzati provvedono, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad avviare i Piani formativi e le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000.

2. Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi due anni di attività, la quota annua del 6% per il terzo e quarto anno, e del 4% a decorrere dal quinto anno.

Art. 4.

1. I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relazioni rendicontuali su modello predisposto allo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di ventisei mesi dalla data di erogazione.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo di dette erogazioni è effettuato sulla base delle predette relazioni di cui al comma 1, nonchè delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può disporre presso i predetti Fondi.

3. I Fondi sono altresì tenuti a presentare, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio fisico relativi ai Piani formativi ed ai beneficiari delle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5.

1. Qualora le risorse già corrisposte risultino eccedenti rispetto ai saldi spettanti, i Fondi sono tenuti alla restituzione di dette eccedenze che sono versate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda