MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 24 febbraio 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016)

 

Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modifica al decreto ministeriale 4 aprile 2002

1. L'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136 è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Indennità in caso di adozione o affidamento) - 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. L'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il Tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.".

Roma, 24 febbraio 2016

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 2522; I.L.P. 1995, pag. 1741.

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