MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 marzo 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003)
Applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale documentazione probatoria dell'attività formativa a finanziamento pubblico realizzata dagli enti privati gestori di attività formative nel procedimento "legge 14 febbraio 1987, n. 40".
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
Il presente decreto disciplina l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di seguito denominata DSAN) come documentazione probatoria dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (26).
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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1009; I.L.P. 1987, pag. 658.
Art. 2.
Modalità e tempi di presentazione
La DSAN deve essere compilata sui moduli di cui al successivo art. 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente nazionale che ha inoltrato l'istanza di contributo per la legge n. 40/1987, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La DSAN deve essere acclusa all'istanza di contributo della legge n. 40/1987 da presentarsi entro il termine previsto dalla legge stessa.
Art. 3.
Moduli
Le DSAN vanno redatte utilizzando i prospetti appositamente predisposti dall'ufficio competente.
Art. 4.
Tipologia del controllo
L'Amministrazione provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle DSAN mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il controllo a campione, al fine di essere rappresentativo ed efficace, viene fissato in misura non inferiore al 30% del numero di amministrazioni interessate alla certificazione dei dati.
Un corso si intende non certificato quando l'amministrazione certificante non lo identifica tra quelli di propria competenza ovvero rileva errori in almeno uno dei seguenti elementi: titolo del corso, allievi previsti, ore previste, monte ore previsto del corso, anno di riferimento, titolare del finanziamento ed attuatore del corso.
L'Ufficio, fermo restando il controllo suddetto, mantiene la facoltà di chiedere ulteriore documentazione a supporto di qualsiasi elemento ritenesse utile per il completamento dell'attività istruttoria.
Art. 5.
Sanzioni
A seguito delle risultanze dei controlli i dati relativi alle attività formative non certificati non saranno utilizzati ai fini della determinazione dell'entità del contributo come stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 125/1987 (27).
Qualora i dati non certificati superino il 70% del monte ore dell'attività formativa complessivamente presentata dall'Ente, il dichiarante è responsabile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1654; I.L.P. 1987, pag. 730.
Art. 6.
Assenza di responsabilità della Pubblica amministrazione
Ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le Pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Roma, 24 marzo 2003